IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, vista la proposta della
Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale
europeo (2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato (3), considerando quanto segue:
(1) Seguendo le conclusioni del Consiglio europeo tenutosi
a Stoccolma il 23 e 24 marzo 2001 il presente regolamento
rappresenta un primo passo di un riassetto generale
della materia. Al fine di tener conto degli sviluppi,
in particolare per quanto concerne i nuovi concorrenti e
i problemi di accesso ai mercati, il presente regolamento
andrebbe riesaminato dopo un determinato periodo di
vigenza.
(2) L'esperienza ha mostrato che il regolamento (CEE) n.
95/93 del Consiglio (4) andrebbe rafforzato per garantire
l'uso piú completo e flessibile dalla limitata capacità
disponibile negli aeroporti caratterizzati da fenomeni di
congestione.
(3) È necessario pertanto modificare detto regolamento a
norma dell'articolo 14 e chiarire alcune sue disposizioni.
(4) È auspicabile seguire la terminologia internazionale e
quindi utilizzare i termini «aeroporto ad orari facilitati»
e «aeroporto coordinato» invece di «aeroporto coordinato
» e «aeroporto pienamente coordinato» rispettivamente.
(5) Gli aeroporti contraddistinti da serie carenze di capacità
dovrebbero essere designati come aeroporti coordinati
sulla base di criteri obiettivi, dopo che sia stata svolta
un'analisi di capacità. Per tali aeroporti coordinati occorrono
norme dettagliate idonee ad assicurare l'osservanza
integrale dei principi di trasparenza, imparzialità e non
discriminazione. Attività specifiche come le operazioni
con elicotteri non dovrebbero essere soggette alle norme
di assegnazione delle bande orarie laddove queste non
siano necessarie.
(6) Negli aeroporti ad orari facilitati il facilitatore degli orari
dovrebbe agire in modo indipendente. Negli aeroporti
coordinati il coordinatore svolge un ruolo fondamentale
nel processo di coordinamento. Pertanto, i coordinatori
dovrebbero essere in una posizione pienamente indipendente
e le loro responsabilità dovrebbero essere specificate
in modo dettagliato.
(7) È necessario specificare nel dettaglio il ruolo del comitato
di coordinamento che sarà istituito per svolgere
funzioni consultive e di mediazione per quanto riguarda
l'assegnazione delle bande orarie (slot). Rappresentanti
dello Stato membro dovrebbero essere invitati alle riunioni
del comitato di coordinamento come osservatori
senza diritto di voto. Tale status di osservatore non
dovrebbe pregiudicare la possibilità che detti rappresentanti
presiedano le riunioni del comitato. È importante
garantire che il comitato di coordinamento non abbia il
potere di prendere decisioni vincolanti per il coordinatore.
(8) È parimenti necessario chiarire che l'assegnazione delle
bande orarie dovrebbe essere considerata come un permesso
accordato ai vettori aerei di accedere alle installazioni
aeroportuali atterrando e decollando a date ed
orari specifici per la durata del periodo per il quale tale
permesso è stato concesso. Si dovrebbe valutare l'esigenza
di elaborare norme e procedure destinate al coordinamento
delle bande orarie aeroportuali e quelle delle
aerovie.
(9) Tuttavia, ai fini della continuità delle operazioni, l'attuale
sistema prevede la riassegnazione di slot che dispongano
di priorità storica ai vettori aerei già presenti. Per promuovere
la regolarità delle operazioni in un aeroporto
coordinato occorre stabilire che i diritti di anteriorità si
riferiscano a serie di bande orarie. Allo stesso tempo, gli
Stati membri dovrebbero, nel determinare i parametri di
capacità, poter tener conto dei vincoli operativi e
ambientali.
(10) Le bande orarie con priorità storica dovrebbero rispettare
il calcolo dell'utilizzo nonché tutte le altre disposizioni
pertinenti del regolamento (CEE) n. 95/93 cosicché
i vettori aerei possano continuare a richiederle nella successiva
corrispondente stagione di traffico. Dovrebbe
essere chiarita la situazione dei diritti di anteriorità
acquisiti nel caso di esercizio in comune di rotte, di
accordi di condivisione di codici («code-sharing») o di
franchising.
(11) Alle operazioni regolari in aeroporti dovrebbe essere
riconosciuta priorità che andrebbe gestita in modo rigoroso
senza distinzione tra servizi di linea e non di linea.
(12) La definizione di nuovo concorrente dovrebbe potenziare
la fornitura di adeguati servizi di trasporto aereo
verso le regioni e accrescere la concorrenza potenziale
sulle rotte intracomunitarie.
(13) Per meglio garantire che i paesi terzi accordino tra l'altro
ai vettori comunitari un trattamento analogo è opportuno
istituire una procedura che consenta alla Comunità
di intervenire in modo più efficace nei confronti di paesi
terzi che non applicano un trattamento analogo a quello
accordato nella Comunità.
(14) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento
sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE
del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (1).
(15) In un aeroporto coordinato l'accesso per un vettore
aereo è possibile soltanto se ha ottenuto l'assegnazione
di una banda oraria. È opportuno introdurre misure atte
a garantire l'applicazione del presente regolamento, in
particolare quando un vettore aereo sistematicamente e
deliberatamente non rispetta le regole in materia di assegnazione
delle bande orarie.
(16) È opportuno prevedere una procedura di riesame delle
decisioni adottate dal coordinatore.
(17) Per evitare dubbi, è opportuno precisare che l'applicazione
delle disposizioni del presente regolamento deve
lasciare impregiudicate le regole di concorrenza stabilite
dal trattato, in particolare gli articoli 81 e 82, e il regolamento
(CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre
1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione
tra imprese (2),
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 95/93 è così modificato:
1) l'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente regolamento si applica agli aeroporti
comunitari.»
2) l'articolo 2 è così modificato:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) “banda oraria” (slot) il permesso dato da un coordinatore
ai sensi del presente regolamento di utilizzare l'intera gamma
di infrastrutture aeroportuali necessarie per operare un servizio
aereo in un aeroporto coordinato ad una data e in un orario specifici
assegnati da un coordinatore ai sensi del presente regolamento al
fine di atterrare o decollare;
b) “nuovo concorrente”:
I) un vettore aereo che chieda, come parte di una serie di bande orarie,
una banda oraria in un aeroporto in un giorno qualsiasi laddove, nel
caso che la sua domanda sia accolta, in totale venga a detenere meno
di cinque bande orarie in detto aeroporto nel medesimo giorno, oppure
II) un vettore aereo che chieda una serie di bande orarie per un servizio
di linea passeggeri senza scalo tra due aeroporti comunitari, ove al
massimo altri due vettori aerei effettuino il medesimo servizio di linea
senza scalo tra detti aeroporti o sistemi aeroportuali nel giorno in
questione, laddove il vettore aereo, nel caso che la sua domanda sia
accolta, venga comunque a detenere meno di cinque bande orarie in detto
aeroporto in quel giorno per il servizio senza scalo in questione; oppure
III) un vettore aereo che chieda una serie di bande orarie in un aeroporto
per un servizio di linea passeggeri senza scalo tra detto aeroporto e
un aeroporto regionale ove nessun altro vettore aereo operi un servizio
diretto di linea passeggeri tra questi aeroporti o sistemi aeroportuali
per tale giorno, qualora il vettore aereo, nel caso che la sua domanda
sia accolta, venga comunque a detenere meno di cinque bande orarie in
detto aeroporto nel medesimo giorno per il servizio senza scalo in questione.
Un vettore aereo che detenga più del 5 % delle bande orarie totali disponibili nel
giorno in questione in un determinato aeroporto o più del 4% delle bande orarie totali
disponibili nel giorno in questione in un sistema aeroportuale di cui fa parte tale
aeroporto, non è considerato come nuovo concorrente in detto aeroporto.»;
b) le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
«f)
I) “vettore aereo”, un'impresa di trasporto aereo
titolare di una licenza valida di esercizio o
titolo equivalente entro il 31 gennaio per la
successiva stagione estiva o il 31 agosto per la
successiva stagione invernale. Ai fini degli articoli
4, 8, 8 bis e 10 , la definizione di vettore
aereo comprende anche gli operatori dell'aviazione
di affari, quando operano secondo orari
prestabiliti; ai fini degli articoli 7 e 14, la definizione
di vettore aereo comprende anche tutti
gli operatori di aeromobili civili;
II) “gruppo di vettori aerei”, due o più vettori aerei
che insieme provvedono ad operazioni in
comune, in franchising o in code sharing, al
fine di operare uno specifico servizio aereo;
g) “aeroporto coordinato”, un aeroporto in cui, per
atterrare o decollare, è necessario per un vettore
aereo o altro operatore di aeromobili aver ottenuto
l'assegnazione di una banda oraria da parte di un
coordinatore, ad esclusione dei voli di Stato, degli
atterraggi di emergenza e dei voli umanitari;»
c) sono aggiunte le lettere seguenti:
«i) “aeroporto ad orari facilitati”, un aeroporto in cui
esiste un rischio di congestione in alcuni periodi
del giorno, della settimana o dell'anno, risolvibile
eventualmente grazie alla cooperazione volontaria
tra vettori aerei e in cui è stato nominato un facilitatore
degli orari, con il compito di agevolare l'attività
dei vettori aerei che operano o intendono operare
in tale aeroporto;
j) “ente di gestione di un aeroporto”, l'ente che, in via
esclusiva o unitamente ad altre attività, ha il compito
in virtù di disposizioni legislative o regolamentari nazionali di amministrare e gestire le strutture
aeroportuali e di coordinare e controllare le attività
dei vari operatori presenti nell'aeroporto o nel
sistema aeroportuale considerato;
k) “serie di bande orarie”, almeno cinque bande orarie
che sono state richieste per la stessa ora nel medesimo
giorno della settimana regolarmente nella
stessa stagione di traffico e assegnate conformemente
alla richiesta o, qualora non fosse possibile,
assegnate ad un orario approssimativamente identico;
l) “aviazione d'affari”, il settore dell'aviazione generale
che concerne l'esercizio o l'impiego di aeromobili
da parte di imprese per il trasporto di passeggeri o
merci a titolo ausiliario all'esercizio della loro attività,
a fini che in genere non rientrano nelle attività
di pubblico noleggio, e pilotati da persone che
sono quantomeno titolari di una licenza valida di
pilota commerciale con un'abilitazione al volo strumentale;
m) “parametri di coordinamento”, l'espressione in termini
operativi di tutta la capacità disponibile per
l'assegnazione di bande orarie in un aeroporto in
ciascun periodo di coordinamento, in corrispondenza
di tutti i fattori tecnici, operativi e ambientali
che incidono sulle prestazioni dell'infrastruttura
aeroportuale e dei suoi vari sottosistemi.»;
3) l'articolo 3 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
a) Uno Stato membro non ha l'obbligo di designare
un qualsiasi aeroporto come aeroporto ad orari facilitati o coordinato, salvo nei casi previsti nel presente articolo.
b) Uno Stato membro non designa un aeroporto
come coordinato salvo nei casi previsti
nel paragrafo 3.»;
b) al paragrafo 2 il termine «aeroporto coordinato» è sostituito
da «aeroporto ad orari facilitati»;
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lo Stato membro responsabile garantisce che sia
effettuata un'accurata analisi della capacità in un aeroporto
che non è stato designato con una qualifica particolare
o in un aeroporto ad orari facilitati ad opera
dell'ente di gestione dell'aeroporto in questione o di
altri enti competenti ove detto Stato membro la reputi
necessaria o entro sei mesi:
I)
dalla richiesta scritta effettuata da vettori aerei che
rappresentano più della metà dell'attività di un
aeroporto o dall'ente di gestione dell'aeroporto se
ritengono che la capacità sia insufficiente per le
attività aeronautiche effettive o previste in certi
periodi, ovvero
ii)
su richiesta della Commissione, in particolare
quando un aeroporto sia in realtà accessibile solo a
vettori aerei ai quali sono stati assegnate bande orarie
o quando taluni vettori aerei e in particolare
nuovi arrivati incontrano seri problemi per ottenere
possibilità di atterraggio e di decollo nell'aeroporto
in questione.
Tale analisi, basata su metodi comunemente accettati,
determina le carenze di capacità, tenendo conto dei
vincoli di tutela ambientale applicabili all'aeroporto in
questione. L'analisi passa in rassegna le possibilità di
ovviare a dette insufficienze grazie a nuove opere infrastrutturali
o a modifiche alle infrastrutture, a cambiamenti
a livello operativo o a qualsiasi altro cambiamento
e il periodo di tempo previsto per risolvere i
problemi. Essa deve essere aggiornata se sono fatte
valere le condizioni di cui al paragrafo 5 o se nell'aeroporto
siano intervenuti cambiamenti che influenzano
in misura significativa la sua capacità e il suo uso.
Tanto l'analisi quanto i metodi utilizzati sono posti a
disposizione delle parti che hanno chiesto l'analisi e, su
domanda, di altre parti interessate. Contestualmente
l'analisi è comunicata alla Commissione.»;
d) il paragrafo 4 è sostituito dai paragrafi seguenti:
«4. Sulla base dell'analisi lo Stato membro consulta
sulla situazione dell'aeroporto in termini di capacità
l'ente di gestione dell'aeroporto, i vettori aerei che utilizzano
regolarmente l'aeroporto, le loro organizzazioni
rappresentative, i rappresentanti del settore aviazione
generale che utilizzano regolarmente l'aeroporto e le
autorità di controllo del traffico aereo.
5. Quando si manifestano problemi di capacità per
almeno una stagione di traffico, lo Stato membro provvede
affinché l'aeroporto sia designato come aeroporto
coordinato per i pertinenti periodi solo se
a)
le insufficienze sono di natura talmente grave che è
impossibile evitare rilevanti ritardi nell'aeroporto e
b)
non esistono possibilità di risolvere questi problemi
a breve termine.
6. In deroga al paragrafo 5 gli Stati membri, in circostanze
eccezionali, possono designare come coordinati
gli aeroporti interessati per il periodo appropriato.»;
e) l'attuale paragrafo 5 diventa paragrafo 7 e l'espressione «aeroporto pienamente coordinato» è sostituita da «aeroporto
coordinato»;
4) l'articolo 4 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente: «Facilitatore degli orari
e coordinatore»;
b)
i paragrafi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Lo Stato membro responsabile di un aeroporto
ad orari facilitati o un aeroporto coordinato provvede a
nominare una persona fisica o giuridica qualificata
rispettivamente in qualità di facilitatore degli orari o in
qualità di coordinatore dell'aeroporto, previo parere dei
vettori aerei che usano regolarmente l'aeroporto, delle
organizzazioni che li rappresentano e dell'ente di
gestione dell'aeroporto e del comitato di coordinamento,
sempreché esista. Le medesime persone, il facilitatore
degli orari o il coordinatore, possono essere nominate
per più di un aeroporto.
2. Lo Stato membro responsabile di un aeroporto
ad orari facilitati o di un aeroporto coordinato garantisce:
a)
che in un aeroporto ad orari facilitati il facilitatore
degli orari agisca ai sensi del presente regolamento
in maniera indipendente, imparziale, non discriminatoria
e trasparente,
b)
l'indipendenza del coordinatore in un aeroporto
coordinato grazie alla separazione funzionale del
coordinatore da qualsiasi singola parte interessata.
Il sistema di finanziamento delle attività dei coordinatori è tale da garantire lo status indipendente
degli stessi,
c)
che il coordinatore agisca ai sensi del presente
regolamento in maniera imparziale, non discriminatoria
e trasparente.
3. Il facilitatore degli orari e il coordinatore partecipano
alle conferenze internazionali per gli orari dei
vettori aerei nel rispetto del diritto comunitario.
4. Il facilitatore degli orari consiglia i vettori aerei e
raccomanda orari alternativi di arrivo e/o di partenza
quando possono insorgere fenomeni di congestione.
5. Il coordinatore è l'unico responsabile dell'assegnazione
delle bande orarie. Provvede alla loro assegnazione
ai sensi delle disposizioni del presente regolamento
e dispone affinché, in situazioni di emergenza,
le bande orarie possano essere assegnate anche al di
fuori delle ore di ufficio.
6. Il facilitatore degli orari controlla la conformità
delle operazioni dei vettori aerei con gli orari raccomandati.
Il coordinatore controlla la conformità delle
operazioni dei vettori aerei con le bande orarie loro
assegnate. I controlli di conformità sono svolti in cooperazione
con l'ente di gestione dell'aeroporto e con le
autorità di controllo del traffico aereo e tengono conto
dei limiti di tempo e di altri parametri riguardanti l'aeroporto
in questione. Il coordinatore presenta, su
richiesta, agli Stati membri interessati e alla Commissione
una relazione annuale d'attività riguardante tra
l'altro l'applicazione degli articoli 8 bis e 14 e gli eventuali
reclami sull'applicazione degli articoli 8 e 10 presentati
al comitato di coordinamento e le iniziative
adottate per darvi soluzione.
7. Tutti i facilitatori degli orari e i coordinatori cooperano
al fine di individuare incongruenze degli orari.»;
c)
l'attuale paragrafo 7 diventa paragrafo 8 e la frase
introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Il coordinatore, a richiesta ed entro limiti di tempo
ragionevoli, mette gratuitamente a disposizione delle
parti interessate, in particolare dei membri o osservatori
del comitato di coordinamento affinché possano
esaminarle, in forma scritta o in qualsiasi altra forma
facilmente accessibile, le informazioni seguenti:»
d)
l'attuale paragrafo 8 diventa il paragrafo 9 ed è sostituito
dal seguente:
«9. Le informazioni di cui al paragrafo 8 sono messe
a disposizione al più tardi al momento delle pertinenti
conferenze per gli orari e, secondo necessità, durante le
conferenze stesse nonché in seguito. A richiesta il coordinatore
fornisce tali informazioni in forma riepilogativa.
Per la fornitura di tali informazioni in forma riepilogativa
può essere chiesto un contributo commisurato
ai costi.»;
e)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«10. Ove siano disponibili standard pertinenti e
generalmente riconosciuti relativi alle informazioni
sugli orari, il facilitatore degli orari, il coordinatore e i
vettori aerei li applicano sempreché essi siano conformi
al diritto comunitario.»;
5) Gli articoli da 5 a 9 sono così sostituiti:
«Articolo 5
Comitato di coordinamento
1.
In un aeroporto coordinato lo Stato membro responsabile
garantisce la costituzione di un comitato di coordinamento.
Il medesimo comitato di coordinamento può essere
designato per più di un aeroporto. La partecipazione a
detto comitato è aperta almeno ai vettori aerei che utilizzano
regolarmente l'aeroporto o gli aeroporti e alle loro
organizzazioni rappresentative, all'ente di gestione dell'aeroporto
in questione, alle competenti autorità di controllo
del traffico aereo e a rappresentanti del settore aviazione
generale che utilizzano regolarmente l'aeroporto.
Le funzioni del comitato di coordinamento sono le seguenti:
a)
presentare proposte o fornire consulenza al coordinatore
e/o allo Stato membro in merito ai seguenti punti:
— possibilità di aumento della capacità dell'aeroporto
determinata a norma dell'articolo 3 o di miglioramento
della sua utilizzazione;
— parametri di coordinamento da definire a norma
dell'articolo 6;
— metodi di controllo dell'uso delle bande orarie assegnate;
— linee direttrici locali per l'assegnazione di bande orarie o il controllo dell'utilizzazione delle bande
orarie assegnate, che tengono conto, tra l'altro, di
eventuali preoccupazioni sotto il profilo ambientale,
a norma dell'articolo 8, paragrafo 5;
— miglioramenti delle condizioni del traffico esistenti
nell'aeroporto in questione;
— gravi problemi per i nuovi concorrenti a norma
dell'articolo 10, paragrafo 9;
— tutte le questioni connesse con la capacità dell'aeroporto;
b)
fare opera di mediazione tra tutte le parti interessate in
ordine a reclami sull'assegnazione delle bande orarie,
come previsto nell'articolo 11.
2.
I rappresentanti dello Stato membro e il coordinatore
sono invitati alle riunioni del comitato di coordinamento
in qualità di osservatori.
3.
Il comitato di coordinamento redige per iscritto un
regolamento interno che riguarda tra l'altro la partecipazione,
le elezioni, la frequenza delle riunioni e la o le lingue
utilizzate. Ogni membro del comitato di coordinamento
può proporre linee direttrici locali, come previsto nell'articolo
8, paragrafo 5. A richiesta del coordinatore, il comitato
di coordinamento esamina le linee direttrici locali suggerite
per l'assegnazione delle bande orarie, nonché quelle
suggerite per il controllo dell'utilizzazione delle bande orarie
assegnate. Una relazione sulle discussioni tenute in seno
al comitato di coordinamento è presentata allo Stato membro
interessato con l'indicazione delle posizioni rispettive
assunte nel comitato.
Articolo 6
Parametri di coordinamento
1. In un aeroporto coordinato lo Stato membro competente
garantisce la definizione dei parametri per l'assegnazione
delle bande orarie due volte all'anno, tenendo conto
nel contempo di tutti i vincoli tecnici, operativi e ambientali
pertinenti nonché degli eventuali cambiamenti ad essi
relativi.
Tale esercizio è basato su un'analisi obiettiva delle possibilità
di assorbire il traffico aereo, tenendo conto dei vari tipi
di traffico nell'aeroporto, della congestione dello spazio
aereo che può insorgere durante il periodo di coordinamento
e della situazione sotto il profilo capacità.
I parametri sono trasmessi al coordinatore dell'aeroporto
sufficientemente per tempo prima dell'assegnazione iniziale
delle bande orarie, nella prospettiva delle conferenze di
programmazione degli orari.
2. Ai fini dell'esercizio di cui al paragrafo 1 il coordinatore
definisce, ove ciò non sia determinato dallo Stato
membro, pertinenti periodi di coordinamento previa consultazione
del comitato di coordinamento e conformemente
alla capacità stabilita.
3. La determinazione dei parametri e la metodologia utilizzata
nonché gli eventuali cambiamenti ad essi relativi
sono esaminati in dettaglio nell'ambito del comitato di
coordinamento al fine di aumentare la capacità e il numero
di bande orarie disponibili per l'assegnazione prima di
prendere una decisione finale sui parametri per l'assegnazione
delle bande orarie. Tutti i documenti pertinenti sono
posti a disposizione delle parti interessate su loro richiesta.
Articolo 7
Informazioni per il facilitatore degli orari e il coordinatore
1. I vettori aerei che operano o che intendono operare
in un aeroporto ad orari facilitati o in un aeroporto coordinato
comunicano al facilitatore degli orari o rispettivamente
al coordinatore tutte le informazioni pertinenti da
essi richieste che sono trasmesse nella forma e nei tempi
specificati dal facilitatore degli orari o dal coordinatore. In
particolare, un vettore aereo comunica al coordinatore, al
momento della domanda di assegnazione, se beneficerà
eventualmente della qualifica di nuovo concorrente a
norma dell'articolo 2, lettera b) per quanto riguarda le
bande orarie richieste.
Per tutti gli altri aeroporti che non sono stati designati con
una qualifica particolare, l'ente di gestione dell'aeroporto
fornisce, su richiesta di un coordinatore, le informazioni in
suo possesso sui servizi programmati dei vettori aerei.
2. Qualora un vettore aereo non provveda a trasmettere
le informazioni di cui al paragrafo 1, a meno che non
possa dimostrare in modo soddisfacente l'esistenza di circostanze
attenuanti, ovvero fornisca informazioni false o
ingannevoli, il coordinatore non tiene conto della richiesta
o delle richieste di bande orarie presentate da tale vettore,
con cui hanno attinenza le informazioni mancanti, false o
ingannevoli. Il coordinatore è tenuto a dare al vettore aereo
in questione la possibilità di presentare le sue osservazioni.
3. Il facilitatore degli orari o il coordinatore, l'ente di
gestione dell'aeroporto e le autorità di controllo del traffico
aereo si scambiano tutte le informazioni necessarie per lo
svolgimento delle rispettive funzioni, compresi i dati relativi
ai voli e alle bande orarie.
Articolo 8
Procedura di assegnazione delle bande orarie
1. Le serie di bande orarie sono assegnate, prelevandole
dal pool delle bande orarie, ai vettori richiedenti quale permesso
di utilizzare l'infrastruttura aeroportuale a fini di
atterraggio o decollo per la stagione di traffico per cui sono
state chieste, al termine del quale debbono essere restituite
al pool delle bande orarie costituito a norma dell'articolo
10.
2. Fatti salvi gli articoli 7, 8 bis, 9, 10, paragrafo 1 e 14,
il paragrafo 1 del presente articolo non si applica in presenza
delle seguenti condizioni:
— una serie di bande orarie è stata utilizzata da un vettore
aereo per l'esercizio di servizi aerei di linea e di servizi
aerei programmati e non di linea, e
— detto vettore aereo può comprovare debitamente al
coordinatore che la serie di bande orarie in questione è
stata operata, conformemente all'autorizzazione iniziale
del coordinatore, da detto vettore aereo per almeno
l'80 % del tempo nel corso della stagione di traffico per
cui è stata assegnata.
In tal caso la serie di bande orarie legittima il vettore aereo
in questione ad ottenere la medesima serie di bande orarie
nella successiva corrispondente stagione di traffico, se chiesto
dal vettore aereo entro i tempi di cui all'articolo 7,
paragrafo 1.
3. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, in una situazione
in cui non è possibile accogliere tutte le domande di
bande orarie in aderenza alle richieste dei vettori aerei interessati, è data precedenza ai servizi aerei commerciali e, in
particolare, ai servizi di linea e ai servizi aerei programmati
non di linea. Nel caso di richieste concorrenti della medesima
categoria di servizi sono privilegiate le attività che si
protraggono per tutto l'anno.
4. La modifica della collocazione oraria di una serie di
bande orarie prima dell'assegnazione delle restanti bande
orarie del pool di cui all'articolo 10 agli altri vettori aerei
richiedenti è ammissibile soltanto per ragioni operative
oppure se la collocazione oraria delle bande orarie dei vettori
richiedenti risulta migliorata rispetto a quella chiesta
inizialmente. Essa non ha efficacia prima dell'esplicita conferma
del coordinatore.
5. Il coordinatore tiene anche conto di altre regole e
linee direttrici fissate dal settore del trasporto aereo a
livello mondiale o a livello comunitario, nonché delle linee
direttrici locali proposte dal comitato di coordinamento e
approvate dallo Stato membro o dagli altri organi competenti
per l'aeroporto in questione, sempreché tali regole e
linee direttrici non ostino all'indipendenza del coordinatore,
siano conformi al diritto comunitario e siano intese ad
ottenere un utilizzo più efficiente della capacità dell'aeroporto.
Queste regole sono comunicate dallo Stato membro
in questione alla Commissione.
6. Se la richiesta di una banda oraria non può essere
accolta, il coordinatore ne comunica le ragioni al vettore
aereo richiedente e indica in alternativa la banda oraria più
vicina disponibile.
7. Il coordinatore, oltre all'assegnazione delle bande orarie
programmata per la stagione di traffico, fa il possibile
per accogliere singole richieste di bande orarie presentate
con breve preavviso per ogni tipo di attività aeronautica,
compresa l'aviazione generale. A tal fine possono essere
utilizzate le bande orarie rimaste nel pool di cui all'articolo 10 dopo che è stata effettuata la distribuzione tra i vettori
richiedenti, nonché le bande orarie disponibili con breve
preavviso.
Articolo 8 bis
Mobilità delle bande orarie
1. Le bande orarie possono:
a)
essere spostate da un vettore aereo da una rotta o tipo
di servizio ad un'altra rotta o tipo di servizio operati
dal medesimo vettore aereo;
b)
essere trasferite
i) tra società madre e affiliata, e tra società affiliate
della stessa società controllante,
ii) in quanto parte dell'acquisizione del controllo sul
capitale di un vettore aereo,
iii) nel caso di acquisizione totale o parziale, quando le
bande orarie sono direttamente connesse con il vettore
aereo acquisito;
c)
essere scambiate, una contro una, tra vettori aerei.
2. I trasferimenti o scambi di cui al paragrafo 1 sono
notificati al coordinatore e non hanno efficacia prima
dell'esplicita conferma del coordinatore medesimo. Il coordinatore
si rifiuta di confermare i trasferimenti o gli scambi
se non sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento
e non ha la prova che:
a)
le operazioni aeroportuali non subirebbero pregiudizio
tenendo conto di tutti i vincoli tecnici, operativi e
ambientali;
b)
le limitazioni imposte a norma dell'articolo 9 sono
rispettate;
c)
il trasferimento di bande orarie non rientra nell'ambito
di applicazione del paragrafo 3.
3.
a)
Le bande orarie assegnate a un nuovo concorrente,
quale definito nell'articolo 2, lettera b),
non possono essere trasferite a norma del paragrafo
1, lettera b) del presente articolo prima
che siano trascorse due corrispondenti stagioni
di traffico, tranne che nel caso di un'acquisizione
legalmente autorizzata delle attività di un'impresa
fallita.
b)
Le bande orarie assegnate ad un nuovo concorrente,
quale definito nell'articolo 2, lettera b),
punti ii) e iii), possono essere spostate ad un'altra
rotta a norma del paragrafo 1, lettera a) del
presente articolo prima che siano trascorse due
corrispondenti stagioni di traffico solo nel caso
in cui il nuovo concorrente sarebbe stato trattato
sulla nuova rotta con la stessa priorità della rotta
iniziale.
c)
Le bande orarie assegnate ad un nuovo concorrente,
quale definito nell'articolo 2, lettera b)
non possono essere scambiate a norma del paragrafo
1, lettera c) del presente articolo prima che
siano trascorse due corrispondenti stagioni di
traffico, tranne che per migliorare la collocazione
oraria delle bande orarie per questi servizi
rispetto alla collocazione oraria chiesta inizialmente.
Articolo 8 ter
Divieto di compensazione
La titolarità a serie di bande orarie di cui all'articolo 8,
paragrafo 2 non legittima nessuna richiesta di compensazione
in contropartita di limiti, restrizioni o soppressione
della medesima imposti in forza del diritto comunitario, in
particolare in applicazione delle norme del trattato relative
al trasporto aereo. Il presente regolamento lascia impregiudicati
i poteri delle autorità pubbliche di imporre il trasferimento
di bande orarie tra vettori aerei e di stabilire come
queste sono assegnate in forza del diritto nazionale in
materia di concorrenza o degli articoli 81 o 82 del trattato
o del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21
dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di
concentrazione tra imprese (*). Tali trasferimenti possono
aver luogo solo senza corrispettivo pecuniario.
Articolo 9
Oneri di servizio pubblico
1. Qualora a norma dell'articolo 4 del regolamento
CEE) n. 2408/92 siano stati imposti oneri di servizio pubblico
su una rotta, uno Stato membro può riservare in un
aeroporto coordinato le bande orarie necessarie per le operazioni
in programma su tale rotta. Se le bande orarie riservate
sulla rotta in questione non sono utilizzate, esse sono
messe a disposizione di qualsiasi altro vettore aereo interessato
ad operare la rotta conformemente agli oneri di servizio
pubblico nel rispetto del paragrafo 2. Se nessun altro
vettore è interessato ad operare la rotta e lo Stato membro
in questione non pubblica un bando di gara in forza dell'articolo
4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n.
2408/92, le bande orarie sono riservate per un'altra rotta
soggetta a oneri di servizio pubblico o sono restituite al
pool.
2. Per l'utilizzazione delle bande orarie di cui al paragrafo
1 si applica la procedura di gara di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, lettere da d) a g) e lettera i) del regolamento
CEE) n. 2408/92 se più di un vettore comunitario è interessato
a operare la rotta e non è stato in grado di ottenere
le bande orarie nell'ora che precede o che segue l'orario
richiesto al coordinatore.
6) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Pool delle bande orarie
1. Il coordinatore costituisce un pool che contiene tutte
le bande orarie non assegnate sulla base dell'articolo 8,
paragrafi 2 e 4. Qualsiasi nuova capacità di bande orarie
determinata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 confluisce
nel pool.
2. Una serie di bande orarie che è stata assegnata ad un
vettore aereo per operare un servizio di linea o un servizio
non di linea programmato non autorizza tale vettore aereo
ad esigere la stessa serie di bande orarie nella successiva
corrispondente stagione di traffico se detto vettore non
può dimostrare in modo soddisfacente al coordinatore di
averle operate, con l'autorizzazione del coordinatore, per
almeno l'80 % del tempo nel corso della stagione di traffico
per cui è stata assegnata.
3. Le bande orarie assegnate ad un vettore aereo anteriormente
al 31 gennaio per la successiva stagione estiva o
anteriormente al 31 agosto per la successiva stagione invernale,
ma restituite al coordinatore per essere riassegnate
prima di tali date, non saranno prese in considerazione ai
fini del calcolo dell'utilizzo.
4. Se non è possibile dimostrare che la serie di bande
orarie è stata utilizzata all'80 %, tutte le bande orarie della
serie in questione saranno iscritte nel pool di bande orarie,
a meno che il mancato utilizzo possa essere giustificato in
base ad una delle seguenti ragioni:
a)
circostanze imprevedibili ed inevitabili indipendenti dal
controllo del vettore aereo, che portano:
— al fermo operativo del tipo di aeromobile generalmente
utilizzato per il servizio in questione;
— alla chiusura di un aeroporto o di uno spazio
aereo;
— a gravi perturbazioni delle operazioni negli aeroporti
interessati, comprese le serie di bande orarie
presso altri aeroporti comunitari connesse a rotte
che sono state interessate da tali perturbazioni,
durante una parte sostanziale della pertinente stagione
di traffico;
b)
interruzione dei servizi aerei a causa di un'azione che è
intesa ad influire su detti servizi, che impedisce, praticamente
e/o tecnicamente, al vettore aereo di effettuare
le operazioni come previsto;
c)
gravi difficoltà finanziarie del vettore aereo comunitario
interessato, in seguito alle quali le autorità competenti
rilasciano una licenza provvisoria in attesa della ristrutturazione
finanziaria del vettore aereo a norma dell'articolo
5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2407/92;
d)
procedimenti giudiziari riguardanti l'applicazione dell'articolo 9 per rotte sulle quali sono stati imposti
oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del
regolamento (CEE) n. 2408/92, che comportano la
sospensione temporanea delle attività su tali rotte.
5. A richiesta degli Stati membri o di sua iniziativa la
Commissione esamina l'applicazione del paragrafo 4 da
parte del coordinatore di un aeroporto che rientra nell'ambito
di applicazione del presente regolamento.
Essa decide entro due mesi dalla ricezione di una richiesta
secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
6. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2 del presente regolamento
e l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE)
n. 2408/92, le bande orarie raggruppate nei pool sono
distribuite tra i vettori che ne fanno richiesta. Il 50 % di tali
bande orarie è distribuito in primo luogo ai nuovi concorrenti,
a meno che le richieste di questi ultimi siano inferiori
al 50 %. Il coordinatore tratta equamente le richieste dei
nuovi concorrenti e di altri vettori, in conformità dei
periodi di coordinamento di ciascuna giornata di programmazione.
Tra le richieste dei nuovi concorrenti è data preferenza ai
vettori aerei che soddisfano i requisiti per ottenere la qualità
di nuovo concorrente a norma sia dell'articolo 2, lettera
b), punti i) e ii), che dell'articolo 2, lettera b), punti i) e
iii).
7. Il nuovo concorrente a cui sia stata offerta una serie
di bande orarie nell'ora che precede o che segue l'orario
richiesto, ma che non abbia accettato questa offerta, non
conserva la qualità di nuovo concorrente per detta stagione
di traffico.
8. Nel caso di servizi operati da un gruppo di vettori
aerei, solo uno dei vettori aerei partecipanti può far
domanda delle bande orarie necessarie. Il vettore aereo che
opera un servizio di questo tipo è responsabile del rispetto
dei criteri operativi prescritti al fine di mantenere la priorità
storica di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
Le bande orarie assegnate ad un vettore aereo possono
essere utilizzate da un altro o da altri vettori aerei partecipanti
per la loro attività in comune, sempreché il codice
del vettore aereo a cui le bande orarie sono assegnate
continui
a contraddistinguere il volo in condivisione a fini di
coordinamento e di controllo. Quando tale attività è interrotta,
le bande orarie così utilizzate restano di pertinenza
del vettore aereo a cui sono state inizialmente assegnate. I
vettori aerei che partecipano ad attività in comune forniscono
ai coordinatori i dati analitici di queste attività prima
di iniziarle.
9. Se per i nuovi concorrenti continuano a sussistere
gravi problemi, lo Stato membro provvede alla convocazione
di una riunione del comitato di coordinamento
dell'aeroporto. La riunione ha la finalità di esaminare le
possibilità di porre rimedio alla situazione. La Commissione è invitata a partecipare a detta riunione.»;
7) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Reclami e diritto di impugnazione
1. Fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla
legislazione nazionale, i reclami relativi all'applicazione
dell'articolo 7, paragrafo 2, degli articoli 8, 8 bis e 10 e
dell'articolo 14, paragrafi da 1 a 4 e 6, sono presentati al
comitato di coordinamento. Il comitato, entro un periodo
di un mese successivo alla presentazione del reclamo, esamina
la questione e, se possibile, fa proposte al coordinatore
nel tentativo di risolvere i problemi. Se una soluzione
risulta impossibile, lo Stato membro responsabile può,
entro un ulteriore termine di due mesi, chiedere la mediazione
di un'organizzazione di vettori aerei o di rappresentanti
dell'aeroporto o di una terza parte.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente
alla loro legislazione nazionale, per proteggere
i coordinatori per quanto riguarda la richiesta di risarcimento
di danni in relazione alle loro funzioni a norma del
presente regolamento, salvo nei casi di negligenza grave o
dolo.»;
8) all'articolo 12, il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dal
testo seguente:
«Relazioni con i paesi terzi
1. Qualora risulti che nell'assegnazione e nell'utilizzo
delle bande orarie nei suoi aeroporti un paese terzo:
a)
non riserva ai vettori aerei comunitari un trattamento
analogo a quello concesso dal presente regolamento ai
vettori aerei di tale paese, o
b)
non concede ai vettori aerei comunitari de facto un
trattamento nazionale, o
c)
concede ai vettori aerei di altri paesi terzi un trattamento
più favorevole di quello riservato ai vettori aerei
comunitari,
la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo
13, paragrafo 2, può decidere che uno Stato membro o gli
Stati membri adottino misure, compresa la sospensione
totale o parziale dell'applicazione del presente regolamento,
nei confronti di un vettore aereo o di vettori aerei di tale
paese terzo al fine di porre rimedio al comportamento
discriminatorio del paese terzo in questione.»;
9) gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 13
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo,
si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione (*), tenendo conto delle disposizioni
dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato può altresì essere consultato dalla Commissione
su qualsiasi altra questione relativa all'applicazione
del presente regolamento.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 14
Applicazione
1. Un piano di volo di un vettore aereo può essere
respinto dalle competenti autorità preposte alla gestione
del traffico aereo se il vettore aereo intende atterrare o
decollare in un aeroporto coordinato nei periodi in cui
esso è coordinato, senza disporre di una banda oraria assegnata
dal coordinatore.
2. Il coordinatore revoca le serie di bande orarie assegnate
provvisoriamente ad un vettore aereo in via di costituzione
e le conferisce al pool il 31 gennaio per la successiva
stagione estiva o il 31 agosto per la successiva stagione
invernale se a tale data l'impresa non detiene una licenza
di esercizio o titolo equivalente ovvero se l'autorità competente
per il rilascio delle licenze non dichiara che una
licenza di esercizio o titolo equivalente saranno verosimilmente
rilasciati prima dell'inizio della stagione di traffico.
3. Il coordinatore revoca e conferisce al pool le serie di
bande orarie di un vettore aereo ricevute a seguito di uno
scambio a norma dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera c),
se esse non sono utilizzate nel modo previsto.
4. Vettori aerei che sistematicamente e deliberatamente
operano servizi aerei a orari che si discostano in modo
significativo dalla banda oraria assegnata come parte di
una serie di bande orarie o utilizzano le bande orarie in un
modo che si discosta in modo significativo da quanto indicato
al momento dell'assegnazione, con pregiudizio dell'attività
dell'aeroporto o delle operazioni di traffico aereo,
perdono la loro legittimazione di cui all'articolo 8, paragrafo
2. Dopo un unico ammonimento, il coordinatore
può decidere di revocare al vettore aereo questa serie di
bande orarie per il resto della stagione di traffico e conferirle
al pool dopo aver sentito il vettore aereo in questione.
5. Gli Stati membri assicurano che esistono sanzioni
effettive, proporzionate e dissuasive o misure equivalenti
per sanzionare il fatto di operare sistematicamente e deliberatamente
servizi aerei a orari che si discostano notevolmente
dalle bande orarie assegnate o di utilizzare le bande
orarie in un modo che si discosta notevolmente da quanto
indicato al momento dell'assegnazione, con pregiudizio
delle attività dell'aeroporto o delle operazioni di traffico
aereo.
6.
a)
Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 4, se il tasso
di utilizzazione dell'80 % di cui all'articolo 8, paragrafo 2 non può essere realizzato da un vettore
aereo, il coordinatore può decidere di revocare
al predetto vettore aereo la serie di bande
orarie per il resto della stagione di traffico e
conferirle al pool dopo aver sentito il vettore
aereo in questione.
b)
Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 4, se dopo un
tempo assegnato corrispondente al 20 % del
periodo di validità della serie le bande orarie di
questa serie non sono state ancora utilizzate, il
coordinatore le conferisce al pool per la residua
stagione di traffico dopo aver sentito il vettore
aereo in questione.
10) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 14 bis
Relazione e cooperazione
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sul funzionamento del presente
regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore. La
relazione esamina in particolare il funzionamento degli
articoli 8, 8 bis e 10
2. Gli Stati membri e la Commissione cooperano
nell'applicazione del presente regolamento, in particolare
per quanto riguarda la raccolta delle informazioni necessarie
per la relazione di cui al paragrafo 1.».
Articolo 2
1. Il presente regolamento entra in vigore tre mesi dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. L'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 5 del
regolamento (CEE) n. 95/93 si applicano dopo 30 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX
Per il Consiglio
Il Presidente D. ROCHE
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