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Reg. (CEE) n. 95/93 del 18 gennaio 1993 (Pubblicato nella G.U.C.E.
22 gennaio 1993, n. 141)
Regolamento del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione
di bande orarie negli aeroporti della Comunità.
Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
-considerando che vi è un crescente squilibrio tra l'espansione
del sistema di trasporto aereo in Europa e la disponibilità
di infrastrutture aeroportuali atte a fronteggiare la domanda; che
pertanto è in aumento nella Comunità il numero di
aeroporti soggetti a congestione;
-considerando che l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti
congestionati deve essere basata su norme imparziali, trasparenti
e non discriminatorie;
-considerando che l'imparzialità è garantita nel modo
migliore se il coordinamento dell'aeroporto è deciso dallo
Stato membro responsabile dello stesso sulla base di criteri obiettivi;
-considerando che in determinate condizioni, per facilitare le operazioni,
è auspicabile che uno Stato membro sia in grado di classificare
un aeroporto come coordinato, purché siano rispettati i princìpi
di trasparenza, imparzialità e non discriminazione;
-considerando che lo Stato membro responsabile dell'aeroporto coordinato
deve garantire la nomina di un coordinatore di indiscussa imparzialità;
considerando che la trasparenza dell'informazione è un elemento
essenziale ove si voglia garantire un sistema obiettivo di assegnazione
delle bande orarie;
-considerando che i princìpi che ispirano l'attuale sistema
di assegnazione delle bande orarie possono costituire la base del
presente regolamento, a condizione che detto sistema evolva
in armonia con i nuovi sviluppi nel settore dei trasporti della
Comunità;
-considerando che la politica comunitaria mira a facilitare la concorrenza
e ad incoraggiare l'accesso al mercato, conformemente al regolamento
(CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso
dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie,
e che tali obiettivi implicano un ampio sostegno ai vettori che
intendono avviare servizi su rotte intracomunitarie;
-considerando che l'attuale sistema contempla i diritti acquisiti;
-considerando che si dovranno prevedere disposizioni per permettere
nuovi arrivati nel mercato comunitario;
-considerando che è necessario prevedere disposizioni speciali,
in circostanze limitate, per il mantenimento di servizi aerei nazionali
adeguati verso regioni dello Stato membro in questione;
-considerando che occorre altresì evitare, per scarsa disponibilità
di bande orarie, una ripartizione disuguale dei vantaggi della liberalizzazione
nonché una distorsione della concorrenza;
considerando che è auspicabile sfruttare nel modo migliore
le attuali bande orarie per conseguire gli obiettivi sopra esposti;
-considerando che è auspicabile che i Paesi terzi offrano
ai vettori comunitari un trattamento equivalente;
-considerando che l'applicazione delle disposizioni del presente
regolamento non pregiudica le regole di concorrenza del trattato,
in particolare gli articoli 85 e 86;
considerando che il 2 dicembre 1987 il Regno di Spagna e il Regno
Unito hanno concordato a Londra, in una dichiarazione comune dei
Ministri degli esteri dei due Paesi, un regime per una più
stretta cooperazione nell'uso dell'aeroporto di Gibilterra e che
tale regime non è ancora entrato in vigore;
-considerando che occorre riesaminare il presente regolamento dopo
un periodo stabilito di applicazione per valutarne il funzionamento,
ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Campo d'applicazione
1. Il presente regolamento è applicabile all'assegnazione
di bande orarie negli aeroporti comunitari.
2. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra
non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna
e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla
sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.
3. L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento all'aeroporto
di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui entrerà
in vigore la regolamentazione prevista dalla dichiarazione comune
dei Ministri degli esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito
del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito
informeranno il Consiglio in merito a tale data.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) "banda oraria", il tempo programmato d'arrivo o di
partenza disponibile o assegnato per un movimento aeronavale ad
una data determinata in un aeroporto coordinato in base al presente
regolamento;
b) "nuovo arrivato":
I) un vettore aereo che richieda l'assegnazione di bande orarie
in un aeroporto in un giorno qualsiasi e che detenga o a cui siano
state assegnate nel medesimo giorno meno di quattro bande orarie
in detto aeroporto, oppure,
II) un vettore aereo che richieda bande orarie per un collegamento
non stop tra due aeroporti comunitari, qualora al massimo altri
due vettori aerei effettuino nel medesimo giorno un servizio diretto
tra questi due aeroporti o sistemi aeroportuali, e che detenga o
a cui siano state assegnate meno di quattro bande orarie per quel
giorno in detto aeroporto per il collegamento non stop.
Un vettore aereo che detenga più del 3% delle bande orarie
totali disponibili nel giorno di cui trattasi in un determinato
aeroporto o più del 2% delle bande orarie totali disponibili
nel giorno di cui trattasi in un sistema aeroportuale di cui fa
parte tale aeroporto, non è considerato come nuovo arrivato
in detto aeroporto;
c) "servizio aereo diretto", un servizio tra due aeroporti
inclusi "stopover" con lo stesso aeromobile e lo stesso numero di
volo;
d) "periodo di validità degli orari", la stagione
estiva o invernale indicata negli orari dei vettori aerei;
e) "vettore aereo della Comunità", un vettore aereo
munito di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato
membro in conformità del regolamento (CEE) n. 2407/92 del
Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori
aerei;
f) "aeroporto coordinato", un aeroporto in cui sia stato
designato un coordinatore per facilitare l'attività dei vettori
che operano o intendono operare in detto aeroporto;
g) "aeroporto pienamente coordinato", un aeroporto in
cui un vettore aereo, per atterrare o decollare durante i periodi
in cui l'aeroporto è pienamente coordinato, debba avere ottenuto
l'assegnazione di una banda oraria da un coordinatore;
h) "sistema aeroportuale", un raggruppamento di due o
più aeroporti che servano la stessa città, o lo stesso
agglomerato urbano, secondo quanto indicato nell'allegato II del
regolamento (CEE) n. 2408/92.
Articolo 3
Condizioni per il coordinamento degli aeroporti
1. Uno Stato membro non ha l'obbligo di designare un qualsiasi aeroporto
come aeroporto coordinato, salvo nei casi previsti nel presente
articolo.
2. Uno Stato membro può tuttavia provvedere a che un aeroporto
sia designato come aeroporto coordinato, a condizione che siano
rispettati i principi di trasparenza, imparzialità e non
discriminazione.
3. I) Se i vettori che rappresentano più della metà
dell'attività di un aeroporto e/o le autorità aeroportuali
ritengono che la capacità sia insufficiente per le attività
aeronautiche effettive o previste in certi periodi,
ovvero
II) se i nuovi arrivati incontrano seri problemi nell'ottenere bande
orarie, oppure
III) se uno Stato membro lo ritiene necessario,
esso provvede affinchè si proceda quanto prima, tenuto conto
dei metodi generalmente riconosciuti, ad un'analisi accurata della
capacità nell'aeroporto stesso, al fine di determinare le
possibilità di aumentare a breve termine tale capacità
mediante modifiche dell'infrastruttura o operative e di definire
il periodo di tempo previsto per risolvere i vari problemi. L'analisi
è periodicamente aggiornata.
L'analisi e i metodi in essa impiegati sono messi a disposizione
delle parti interessate.
4. Se, previa consultazione dei vettori aerei che usano regolarmente
l'aeroporto, delle organizzazioni che li rappresentano, delle autorità
aeroportuali, delle autorità preposte al controllo del traffico
aereo e, ove esistano, delle organizzazioni che rappresentano i
passeggeri, l'analisi non indica alcuna possibilità di risolvere
i seri problemi entro breve tempo, lo Stato membro provvede affinchè
l'aeroporto sia designato come pienamente coordinato per i periodi
in cui si verificano i problemi di capacità.
5. Allorché in un aeroporto pienamente coordinato si consegue
una capacità sufficiente a far fronte alle attività
aeronautiche effettive o previste, la designazione di aeroporto
pienamente coordinato è revocata.
Articolo 4
Coordinatore
1. Lo Stato membro responsabile di un aeroporto coordinato o pienamente
coordinato provvede a nominare come coordinatore di tale aeroporto
una persona fisica o giuridica avente conoscenze particolareggiate
in materia di coordinamento degli orari dei vettori aerei, previo
parere dei vettori aerei che usano regolarmente l'aeroporto in questione,
delle organizzazioni che li rappresentano nonché delle autorità
aeroportuali. Lo stesso coordinatore può essere nominato
per più di un aeroporto.
2. Ogni Stato membro garantisce che il coordinatore svolga le sue
mansioni, nell'ambito del presente regolamento, in maniera indipendente.
3. Il coordinatore agisce conformemente alle disposizioni del presente
regolamento in modo imparziale, non discriminatorio e trasparente.
4. Il coordinatore partecipa alle conferenze internazionali per
gli orari dei vettori aerei nel rispetto del diritto comunitario.
5. Il coordinatore è responsabile dell'assegnazione delle
bande orarie.
6. Il coordinatore controlla costantemente l'utilizzazione delle
bande orarie.
7. Nel caso di assegnazione delle bande orarie, a richiesta ed entro
limiti di tempo ragionevoli, il coordinatore mette a disposizione
delle parti interessate, affinché possano esaminarle, le
informazioni seguenti:
a) le bande orarie precedentemente operate da ciascuna compagnia
aerea, elencate in ordine cronologico, per tutti i vettori aerei
che usano l'aeroporto;
b) le bande orarie richieste (domande iniziali) elencate per ogni
singolo vettore aereo, in ordine cronologico e per l'insieme dei
vettori aerei;
c) tutte le bande orarie assegnate e le richieste di bande orarie
ancora in sospeso, elencate individualmente, in ordine cronologico,
vettore per vettore, per tutti i vettori aerei;
d) le restanti bande orarie disponibili;
e) dettagli esaurienti sui criteri adottati per l'assegnazione.
8. Le informazioni di cui al paragrafo 7 sono messe a disposizione
al più tardi al momento delle pertinenti conferenze per gli
orari e, secondo necessità, durante le conferenze stesse
nonché in seguito.
Articolo 5
Comitato di coordinamento
1. Ogni Stato membro assicura che in un aeroporto classificato come
pienamente coordinato sia istituito un comitato di coordinamento
incaricato di assistere, con funzioni consultive, il coordinatore
di cui all'articolo 4. Sono ammessi a partecipare a tale comitato
almeno i vettori aerei che usano regolarmente l'aeroporto o gli
aeroporti e/o le organizzazioni che li rappresentano, le autorità
aeroportuali interessate e i rappresentanti del controllo del traffico
aereo. Lo stesso comitato di coordinamento può essere nominato
per più di un aeroporto. Le funzioni del comitato di coordinamento
consistono, tra l'altro, nel fornire un parere in merito ai punti
seguenti:
- possibilità di un aumento della capacità determinata
a norma dell'articolo 6;
- miglioramenti delle condizioni di traffico esistenti nell'aeroporto
in questione;
- reclami sull'assegnazione delle bande orarie, come previsto all'articolo
8, paragrafo 7;
- metodi di controllo dell'uso delle bande orarie assegnate;
- linee direttrici per l'assegnazione di bande orarie, tenuto conto
delle condizioni locali;
- gravi problemi per i nuovi arrivati, come previsto all'articolo
10.
2. Il paragrafo 1 può applicarsi agli aeroporti designati
come coordinati ai sensi dell'articolo 3.
Articolo 6
Capacità dell'aeroporto
1. Negli aeroporti in cui è effettuata l'assegnazione delle
bande orarie le autorità competenti determinano, due volte
all'anno, la capacità disponibile per l'assegnazione di bande
orarie, in cooperazione con i rappresentanti del controllo del traffico
aereo, le autorità doganali e quelle responsabili dell'immigrazione,
i vettori aerei che utilizzano l'aeroporto e/o le organizzazioni
che li rappresentano, nonché il coordinatore dell'aeroporto
secondo metodi generalmente riconosciuti. Qualora l'autorità
competente non sia l'autorità aeroportuale, questa viene
a sua volta consultata.
La procedura di cui al primo comma si basa su un'analisi obiettiva
delle possibilità di accogliere il traffico aereo, tenuto
conto dei vari tipi di traffico in detto aeroporto.
L'esito di tale procedura è comunicato al coordinatore dell'aeroporto
in tempo utile prima che venga effettuata l'assegnazione iniziale
delle bande orarie ai fini delle conferenze per gli orari.
2. Il paragrafo 1 può essere applicato agli aeroporti designati
come coordinati ai sensi dell'articolo 3.
Articolo 7
Informazioni
Per il coordinatore i vettori aerei che operano o che intendono
operare in un aeroporto coordinato o pienamente coordinato comunicano
al coordinatore le informazioni pertinenti da questo richieste.
Articolo 8
Procedura di assegnazione delle bande orarie
1. a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, il vettore aereo
che abbia operato una banda oraria con l'autorizzazione del coordinatore
conserva il diritto di chiedere la stessa banda nel successivo periodo
di validità degli orari corrispondente.
b) Nel caso in cui non sia possibile soddisfare tutte le richieste
di bande orarie dei vettori aerei interessati, viene data la precedenza
ai servizi aerei commerciali, in particolare ai servizi di linea
e ai servizi programmati non di linea.
c) II coordinatore tiene conto altresì delle norme supplementari
in materia di priorità definite dall'industria dei trasporti
aerei e, se possibile, di orientamenti supplementari che sono raccomandati
dal comitato di coordinamento e che permettono di tener conto delle
condizioni locali, sempre che rispettino la legislazione comunitaria.
2. Se la richiesta di una banda oraria non può essere accolta,
il coordinatore ne comunica le ragioni alla compagnia aerea, proponendo
in alternativa la banda oraria più vicina.
3. Il coordinatore fa il possibile per accogliere in qualsiasi momento
richieste specifiche di bande orarie per ogni tipo di aviazione,
compresa l'aviazione generale. A tal fine, può ricorrere
alle bande disponibili nel pool di cui all'articolo 10 non ancora
assegnate, come pure a bande appena liberate.
4. Le bande orarie possono essere liberamente scambiate tra vettori
aerei o trasferite da uno stesso vettore aereo, da una determinata
rotta ad un'altra o da un determinato tipo di servizio ad un altro,
in base ad un reciproco accordo o in seguito ad un'acquisizione
totale o parziale oppure unilateralmente. Tali scambi e trasferimenti
devono essere trasparenti e devono essere soggetti alla conferma
di fattibilità da parte del coordinatore che accerta che:
a) le attività aeroportuali non siano pregiudicate;
b) le limitazioni imposte da uno Stato membro in base all'articolo
9 siano rispettate;
e) una modifica della destinazione della banda oraria non rientri
nel campo d'applicazione dell'articolo 11.
5. Le bande orarie assegnate ai nuovi arrivati che operano un servizio
tra due aeroporti comunitari non possono essere scambiate tra vettori
aerei o trasferite da uno stesso vettore aereo, da una rotta ad
un'altra come previsto al paragrafo 4 per un periodo di due stagioni.
6. Previa consultazione con i vettori aerei, i coordinatori e le
autorità aeroportuali, la Commissione può stabilire
gli standard raccomandati per l'utilizzo dei sistemi automatizzati
da parte dei coordinatori, al fine di garantire la corretta attuazione
degli articoli 4 e 7.
7. In caso di ricorsi contro l'assegnazione di bande orarie, il
comitato di coordinamento esamina la questione e presenta eventualmente
proposte al coordinatore per trovare una soluzione.
8. Se i problemi permangono dopo l'esame da parte del comitato di
coordinamento, lo Stato membro può fornire una mediazione,
tramite un'organizzazione rappresentativa dei vettori aerei oppure
tramite terzi.
Articolo 9
Servizi regionali
1. In un aeroporto pienamente coordinato uno Stato membro può
riservare determinate bande orarie per servizi nazionali di linea:
a) su una rotta verso un aeroporto che serve una regione periferica
o in via di sviluppo nel suo
territorio se tale rotta è considerata di vitale importanza
per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto,
purché:
I) le bande orarie siano utilizzate su detta rotta alla data di
entrata in vigore del presente regolamento;
II) sulla rotta in questione operi un solo vettore aereo;
III) nessun altro mezzo di trasporto possa offrire un servizio adeguato;
IV) la condizione di riserva di bande orarie cessi qualora un secondo
vettore aereo abbia istituito un servizio nazionale di linea sulla
rotta in questione, con la stessa frequenza del primo vettore e
l'abbia operato per almeno una stagione;
b) su rotte per le quali siano stati imposti oneri di servizio pubblico
ai sensi del diritto comunitario.
2. Se un altro vettore aereo comunitario è interessato ad
operare sulla rotta in questione e non ha potuto ottenere bande
orarie nell'ora che precede o che segue quella richiesta al coordinatore,
si applicano le procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere
da d) a i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.
3. Lo Stato membro trasmette alla Commissione un elenco delle rotte
per cui sono state riservate bande orarie presso un aeroporto pienamente
coordinato. Il primo elenco è trasmesso al momento dell'entrata
in vigore del presente regolamento. Entro due mesi dalla trasmissione,
la Commissione pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee un riepilogo delle rotte in questione.
Articolo 10
Pool di bande orarie
1. In un aeroporto in cui le bande orarie sono assegnate viene istituito,
per ogni periodo coordinato, un pool contenente le bande orarie
di nuova creazione, quelle inutilizzate e quelle cedute da un vettore
nel corso o verso la fine della stagione o divenute disponibili
in altro modo.
2. Ogni banda oraria non utilizzata viene ritirata e iscritta nell'apposito
pool di bande orarie, salvo che il mancato utilizzo possa essere
imputabile al fermo operativo di un tipo di aeromobile o alla chiusura
di un aeroporto o di uno spazio aereo o ad analoghi casi eccezionali.
3. Le bande orarie assegnate ad un vettore aereo per operare un
servizio di linea o un servizio non di linea programmato in un determinato
momento della giornata e nello stesso giorno della settimana per
un periodo individuabile fino al massimo di un periodo di validità
degli orari non autorizzano il vettore aereo ad esigere la stessa
serie di bande orarie nel successivo periodo corrispondente, a meno
che il vettore aereo possa dimostrare in modo soddisfacente al coordinatore
di averle operate, con l'autorizzazione del coordinatore, perlomeno
nella misura dell'80% del tempo durante il periodo di assegnazione.
4. Le bande orarie assegnate ad un vettore aereo anteriormente al
31 gennaio per la successiva stagione estiva o anteriormente al
31 agosto per la successiva stagione invernale, ma restituite al
coordinatore per essere riassegnate prima di tali date, non saranno
prese in considerazione ai fini del calcolo dell'utilizzo.
5. Se non è possibile dimostrare che la serie di bande orarie
è stata utilizzata all'80%, tutte le bande orarie della serie
in questione saranno iscritte nel pool di bande orarie, a meno che
il mancato utilizzo possa essere giustificato in base ad una delle
ragioni seguenti:
a) circostanze imprevedibili ed insuperabili indipendenti dal controllo
del vettore aereo che portano per esempio:
- al fermo operativo del tipo di aeromobile generalmente utilizzato
per il servizio in questione, oppure
- alla chiusura di un aeroporto o di uno spazio aereo;
b) problemi connessi con l'introduzione di un nuovo servizio passeggeri
di linea con un aeromobile con un massimo di 80 posti su una rotta
tra un aeroporto regionale e un aeroporto coordinato e con una capacità
non superiore a 30.000 posti all'anno,
oppure
c) gravi difficoltà finanziarie del vettore comunitario interessato,
in seguito alle quali le autorità competenti rilasciano una
licenza provvisoria in attesa della ristrutturazione finanziaria
del vettore in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5 del
regolamento (CEE) n. 2407/92;
d) interruzione di una serie di servizi non di linea in seguito
a cancellazione da parte di operatori turistici, specialmente al
di fuori dell'alta stagione abituale, purché l'utilizzo globale
delle bande orarie non scenda sotto il 70%;
e) interruzione di una serie di servizi a causa di un'azione che
è intesa a influire su detti servizi e che impedisce, praticamente
e/o tecnicamente, al vettore aereo di effettuare le operazioni come
previsto.
6. Se per i nuovi arrivati continuano a sussistere gravi problemi,
lo Stato membro provvede per la convocazione di una riunione del
comitato di coordinamento dell'aeroporto. La riunione ha la finalità
di esaminare le possibilità di porre rimedio alla situazione.
La Commissione è invitata a partecipare a tale riunione.
7. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.
2408/92, le bande orarie raggruppate nei pool sono distribuite fra
i vettori che ne fanno richiesta. Il 50% di tali bande orarie è
distribuito ai nuovi arrivati, a meno che le richieste di questi
ultimi siano inferiori al 50%.
8. Il nuovo arrivato a cui siano state offerte bande orarie nelle
2 ore che precedono o che seguono l'orario richiesto, ma che non
abbia accettato questa offerta, non conserva la qualità di
nuovo arrivato.
Articolo 11
Meccanismo di salvaguardia
1. Ove non sia possibile trovare una soluzione ai sensi del paragrafo
2 tenendo presente che la concorrenza tra i vettori aerei interessati
non deve essere falsata, un vettore aereo non è autorizzato
a ricorrere alla flessibilità prevista all'articolo 8, paragrafo
4, per introdurre una o più frequenze supplementari su una
rotta tra un aeroporto pienamente coordinato nella Comunità
e un aeroporto di un altro Stato membro, se un altro vettore aereo
della Comunità, a cui un altro Stato membro ha rilasciato
la licenza, non ha potuto ottenere, nonostante sforzi seri e ripetuti,
bande orarie di attcrraggio e di partenza che possano essere ragionevolmente
utilizzate per operare una o più frequenze supplementari
sulla rotta in questione nell'ambito delle due ore che precedono
o che seguono l'orario richiesto al coordinatore.
Questa disposizione non è applicabile se il vettore aereo
che ricorre alla flessibilità di cui all'articolo 8, paragrafo
4 non supera le frequenze dell'altro vettore.
2. Tenendo conto del fatto che la concorrenza tra i vettori aerei
interessati non deve essere falsata, lo Stato membro responsabile
dell'aeroporto pienamente coordinato, di cui al paragrafo 1, si
adopera per agevolare il raggiungimento di un accordo tra i vettori
aerei interessati. Si deve cercare una soluzione alternativa al
problema, che può consistere:
- nello sforzo per soddisfare la richiesta di bande orarie del vettore
aereo a cui l'altro Stato membro ha rilasciato la licenza,
- nell'uso ragionevole della flessibilità prevista all'articolo
8, paragrafo 4 da parte di detto vettore.
3. Ogni Stato membro interessato può chiedere alla Commissione
di svolgere indagini sull'applicazione del presente articolo entro
due mesi dalla data in cui un vettore ha informato il coordinatore
della propria intenzione di avvalersi della flessibilità
prevista all'articolo 8, paragrafo 4.
Articolo 12
Disposizioni generali
1. Qualora risulti che, nell'assegnazione delle bande orarie negli
aeroporti, un Paese terzo:
a) non riserva ai vettori aerei comunitari un trattamento analogo
a quello concesso dagli Stati membri della Comunità ai vettori
aerei di tale Paese, o
b) non concede ai vettori aerei comunitari de facto un trattamento
nazionale, o
c) concede ai vettori aerei di altri Paesi terzi un trattamento
più favorevole di quello riservato ai vettori aerei comunitari,
gli opportuni provvedimenti possono essere presi per porre rimedio
alla situazione relativa all'aeroporto o agli aeroporti interessato
(i), compresa la sospensione, totale o parziale, degli obblighi
del presente regolamento nei confronti di un vettore aereo di tale
Paese terzo, in conformità del diritto comunitario.
2. Gli Stati membri segnalano alla Commissione le difficoltà
gravi incontrate, de iure o de facto, dai vettori aerei comunitari
nell'assegnazione di bande orarie in aeroporti di Paesi terzi.
Articolo 13
Relazione e cooperazione
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio
una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro tre
anni dalla sua entrata in vigore. La relazione contiene tra l'altro
gli elementi seguenti:
a) struttura del settore dell'aviazione;
b) progressi conseguiti nel settore per ridurre il mancato utilizzato
di bande orarie;
c) dimensione del pool di bande orarie, definito all'articolo 10,
paragrafo 1, per ogni stagione in un campione di aeroporti;
d) volume delle richieste di bande orarie con esito negativo, per
ogni stagione in un campione di aeroporti;
e) numero di nuovi arrivati che richiedono bande orarie, per ogni
stagione in un campione di aeroporti;
f) impiego delle procedure in materia di controversie in base all'articolo
8.
2. Gli Stati membri e la Commissione cooperano nell'applicazione
del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la
raccolta delle informazioni necessarie per la relazione di cui al
paragrafo 1.
Articolo 14
Revisione
II Consiglio decide in merito alla continuazione o alla revisione
del presente regolamento entro il luglio 1997, sulla base di una
proposta che la Commissione dovrà presentare entro il 1°
gennaio 1996.
Articolo 15
Entrata in vigore
II presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 1993.
Per il Consiglio il presidente T. Pedersen
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